Chiedere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

Chiedere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della Parte III del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 e del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) l’autorizzazione paesaggistica è necessaria per ogni tipo di intervento che possa arrecare "pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione".

L'autorizzazione costituisce atto autonomo e preliminare al rilascio al permesso di costruire o agli altri titoli che legittimano l'intervento dal punto di vista urbanistico-edilizio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 146).

L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace ed ha una validità di cinque anni dalla data di rilascio. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Una volta decorsi cinque anni l'esecuzione dell'intervento deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo previsto dal quinquennio stesso (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 146, com. 4).

Approfondimenti

Non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica quando...

Non è richiesta autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi: (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 149 e Legge regionale 07/10/2009, n. 20, art. 7)

  • interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici 
  • interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territori
  • il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purchè previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia
  • la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico-sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la relativa realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.

Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31, art. 2, com. 1 i seguenti interventi e opere:

Si può ricorrere al procedimento in forma semplificata per interventi di lieve entità quando...

L’autorizzazione paesaggistica segue un procedimento ordinario (disciplinato dal Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art.146) ed in vigore dall'1 gennaio 2010) oppure un procedimento in forma semplificata per interventi di lieve entità (Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017) per gli interventi elencati nell'Allegato B.

Si può ricorrere al procedimento di compatibilità paesaggistica (sanatoria) quando...

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati deve presentare domanda per accertare la compatibilità paesaggistica (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 167), se sono stati realizzati lavori:

  • in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non hanno causato la creazione di superfici utili o volumi oppure un aumento di quelli legittimamente realizzati
  • che hanno previsto l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica
  • comunque configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art.3).

Se la compatibilità paesaggistica è accertata, il trasgressore deve pagare una sanzione pari alla somma del maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito grazie alla trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato dopo una perizia di stima.

Se la compatibilità paesaggistica non è accertata, il trasgressore è deve pagare una sanzione pari alla somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito grazie alla trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria viene determinato previa perizia di stima.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:56.14