Distributori di carburante: collaudare l'impianto

I nuovi impianti e quelli totalmente ristrutturati non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo da parte dell'apposita commissione comunale (Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 52).

Ultimati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto o delle modifiche apportate all'impianto (l'aggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature o la ristrutturazione comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto), la domanda di collaudo deve essere presentata al SUAP (Regolamento regionale 10/01/2006, n. 2, art. 22).

Il collaudo è predisposto dal comune competente mediante costituzione di una commissione composta da due rappresentanti del comune con funzioni di presidente e segretario, da un funzionario regionale della struttura competente in materia di carburanti, da un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’Ufficio delle Dogane e può essere integrata con un rappresentante della ASL e dell’ente proprietario della strada, competenti per territorio. Le spese di collaudo sono a carico della ditta richiedente. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

Ultimo aggiornamento: 26/03/2020 11:30.54