Vendite straordinarie
Le vendite straordinarie sono le vendite nelle quali l’esercente dettagliante offre i propri prodotti a condizioni favorevoli, reali ed effettive (Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 8).
Per vendite straordinarie si intendono:
- le vendite di liquidazione
- le vendite di fine stagione (saldi)
- le vendite promozionali
- le vendite in negozi temporanei o in punti vendita destinati alla vendita per un periodo di tempo limitato
- le vendite di prodotti del settore non alimentare, identificati da un marchio, che sono stati prodotti almeno dodici mesi prima della vendita stessa o presentano lievi difetti non occulti di produzione “Outlet”
La disciplina delle vendite straordinarie è definita dal Regolamento regionale 18/10/2016, n. 10.
Nel medesimo esercizio non è consentito effettuare contemporaneamente forme diverse di vendite straordinarie (Regolamento regionale 18/10/2016, n. 10, art. 2, com. 10).
Vendite di liquidazione
Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente al fine di esaurire tutte le proprie merci a seguito di:
- cessazione dell'attività
- trasferimento in gestione o cessione in proprietà d'azienda
- trasferimento dell'azienda in altro locale
- trasformazione o rinnovo dei locali.
Possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, con esclusione del mese di dicembre e, limitatamente ai prodotti a carattere stagionale o di moda, durante i periodi dei saldi. Questi limiti temporali non si applicano alle vendite di liquidazione per cessazione e chiusura dell'attività. Al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso.
Per svolgere la vendita di liquidazione occorre presentare la comunicazione almeno dieci giorni prima della data di inizio (Regolamento regionale 18/10/2016, n. 10, art. 3).
Lo stesso articolo definisce inoltre le modalità operative per l'esercizio della vendita.
Vendite di fine stagioni (saldi)
Le vendite di fine stagione sono effettuate per vendere prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo. In genere si tratta di prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, sono soggetti a un notevole deprezzamento.
Per svolgere la vendita di fine stagione occorre presentare la comunicazione almeno cinque giorni prima della data di inizio (Regolamento regionale 18/10/2016, n. 10, art. 4).
Lo stesso articolo definisce inoltre le modalità operative per l'esercizio della vendita.
Vendite promozionali
Nelle vendite promozionali si applicano sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita di un prodotto per un periodo di tempo limitato. Le vendite promozionali non sono consentite in tutto il mese di dicembre e nei 15 giorni antecedenti l’inizio dei saldi.
La durata massima della vendita promozionale non può superare i 30 giorni e non può interessare articoli oggetto dell'immediata precedente vendita promozionale.
La vendita promozionale non è assoggettata a comunicazioni (Regolamento regionale 18/10/2016, n. 10, art. 5).
Lo stesso articolo definisce inoltre le modalità operative per l'esercizio della vendita.
Approfondimenti
Le vendite in negozi temporanei devono avere durata non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60 giorni. Alla conclusione del periodo temporaneo l'esercizio deve essere immediatamente chiuso.
È la vendita al dettaglio di prodotti realizzati almeno dodici mesi prima dell'inizio della vendita o che presentino difetti di produzione.
La vendita outlet non è assoggettata a comunicazioni e può essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno (Regolamento regionale 18/10/2016, n. 10, art. 7).
Lo stesso articolo definisce inoltre le modalità operative per l'esercizio della vendita.