Riconoscimento, di registrazione e comunicazioni ai sensi del Regolamento comunitario 1069/2009 (sottoprodotti di origine animale)

Riconoscimento, di registrazione e comunicazioni ai sensi del Regolamento comunitario 1069/2009 (sottoprodotti di origine animale)

Il 4 marzo 2011 è entrato in vigore il Regolamento comunitario 21/10/2009, n. 1069/2009 che disciplina le attività in materia di sottoprodotti di origine animale e introduce gli obblighi di registrazione e di riconoscimento degli stabilimenti.

La procedura di registrazione prevede la notifica di qualsiasi stabilimento che esegua un'attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, ad eccezione delle attività soggette a riconoscimento (Regolamento comunitario 21/10/2009, n. 1069/2009, art. 23). Ai fini della registrazione, gli operatori devono presentare apposita domanda in modo da ottenere il numero di registrazione.

Sono soggetti a riconoscimento gli stabilimenti e gli impianti che svolgono le attività elencate nel Regolamento comunitario 21/10/2009, n. 1069/2009, art. 24. A tal fine, gli operatori devono presentare apposita domanda di riconoscimento.

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Ultimo aggiornamento: 13/10/2024 20:32.27