Trasporto merci o alimenti

Trasporto merci o alimenti

Il trasportatore su strada di cose o alimenti è chi, mediante autoveicoli, trasferisce cose o alimenti da un luogo all’altro per conto proprio o per conto terzi. Rientrano in questa definizione anche coloro che effettuano traslochi.

Il trasporto di cose può essere:

  • per conto proprio
  • per conto terzi. 

Il trasporto di cose in conto proprio è eseguito per esigenze proprie quando:

  • il trasporto avviene con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano. I mezzi possono essere anche acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera. Se l’attività non è eseguita dal titolare della licenza, gli autisti e chi fa la scorta ai veicoli devono essere lavoratori dipendenti
  • il trasporto rappresenta solo un'attività complementare o accessoria 
  • le merci trasportate sono prodotte o vendute dalle stesse persone, enti privati o pubblici oppure sono prese in comodato o in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate o tenute in deposito.

Il trasporto per conto terzi è un’attività imprenditoriale che offre servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.

Requisiti oggettivi

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per trasportare prodotti del settore alimentare è inoltre necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Approfondimenti

Trasporto per conto proprio

Per svolgere l'attività è necessario ottenere apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti come previsto dalla Legge 06/06/1974, n. 298, art. 31

L'autorizzazione è accordata per ciascun veicolo trattore. Vale anche per i rimorchi e i semirimorchi che siano nella disponibilità dell'impresa del veicolo a motore.
Per gli autoveicoli con portata utile non superiore ai 3.000 kg, l'autorizzazione è rilasciata dopo aver presentato domanda di autorizzazione. Nella domanda devono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.

Per gli autoveicoli con portata utile superiore a 3.000 kg il rilascio dell'autorizzazione avviene dopo aver presentato domanda di autorizzazione e aver sentito il parere della commissione di cui alla Legge 06/06/1974, n. 298, art. 33.

Dopo aver ottenuto la prima licenza, è possibile iscriversi all'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Trasporto merci per conto terzi

Per svolgere l'attività è necessario ottenere apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti (Legge 06/06/1974, n. 298, art. 41). L'autorizzazione permette di effettuare trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

L’imprenditore deve inoltre essere iscritto all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Attività nel settore merceologico alimentare - mezzi di trasporto soggetti a ex-autorizzazione sanitaria

Ogni mezzo di trasporto deve essere notificato presentando notifica sanitaria al SUAP (ex-articolo 44 del Decreto del Presidente della Repubblica 26/03/1980, n. 327). In questo modo può essere registrato e sottoposto a controllo dall'autorità sanitaria competente. 

I mezzi che devono essere notificati sono quelli adibiti trasporto alimenti e bevande conto terzi o conto proprio:

  • in cisterna a temperatura controllata
  • in cisterna a temperatura non controllata
  • in regime di temperatura controllata
  • non in regime di temperatura controllata.
Attività nel settore merceologico alimentare - trasporto di alimenti deperibili

Il commercio di alimenti deperibili nel settore alimentare è regolamentato dalla normativa Atp ("Accord transport perissable"). Occorre ottenere l’apposita certificazione che impone determinate regole per costruire gli allestimenti isotermici per i trasporti frigoriferi refrigerati destinati agli alimenti come:

  • latte alimentare
  • latte concentrato parzialmente disidratato
  • latte fermentato destinato alla stabilizzazione col calore
  • latte aromatizzato
  • latte pastorizzato
  • bevande a base di latte
  • creme di latte
  • sangue destinato alla produzione di proteine, plasmatiche
  • burro
  • burro anidro liquido
  • carni fresche
  • carni congelate
  • prodotti ittici freschi
  • gli alimenti congelati e surgelati (compresi gelati, succhi di frutta e uova sgusciate)
  • frattaglie, pollame, selvaggina, molluschi eduli, lame branchi
  • formaggi freschi
  • ricotta 

La certificazione ha una durata di 6 anni e il rinnovo avviene attraverso i centri collaudi di tre anni in tre anni. Al raggiungimento del dodicesimo anno di vita, il certificato Atp deve essere rilasciato dai centri prova e ha una durata di sei anni.

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Ultimo aggiornamento: 01/02/2024 09:30.00