Agriturismi

Agriturismi

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate per almeno sessanta giorni l’anno dagli imprenditori agricoli, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione delle proprie strutture aziendali in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali (Legge regionale 13/12/2013, n. 42).

Requisiti soggettivi

Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali previsti dalla Legge 20/02/2006, n. 96, art. 6, com. 1.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Se si somministrano alimenti e bevande è necessario rispettare i criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Decreto ministeriale 17/12/1992, n. 564.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attivitàper esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

La Legge regionale 13/12/2013, n. 42 definisce le caratteristiche che devono possedere i locali destinati all'esercizio dell'attività. Il Regolamento comunitario 29/04/2004, n. 852/2004 definisce i requisiti per realizzare correttamente i locali per la preparazione, la somministrazione e la degustazione di pasti, bevande e prodotti aziendali.

 

Approfondimenti

Svolgimento dell'attività agrituristica

Sono addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. É ammesso l’utilizzo di soggetti esterni all’impresa agricola per attività e servizi complementari all’agriturismo. Per attività complementari si intendono le attività occasionali di intrattenimento degli ospiti strettamente connesse alla valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio rurale, storico e artistico del territorio. 

Rientrano fra le attività agrituristiche: 

  • dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori
  • somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della Regione e delle Province confinanti, anche di un’altra Regione, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici caratterizzati dai marchi di denominazione di origine protetta (DOP) e di indicazione geografica protetta (IGP) dal marchio collettivo d’area regionale “Prodotti di Puglia” e dai prodotti tradizionali agroalimentari regionali. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne
  • organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini 
  • organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, enogastronomiche, didattiche e di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche avvalendosi di convenzioni con gli enti locali, finalizzate in particolare alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
Iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici

L’interessato deve essere iscritto all'elenco degli operatori agrituristici. L'iscrizione è condizione necessaria per la segnalazione certificata di inizio attività (Legge regionale 13/12/2013, n. 42, art. 6). La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Comune dove ha sede il centro aziendale e deve contenere la descrizione dettagliata delle attività che il richiedente intende svolgere e l'indicazione dei requisiti propri dell'azienda che rendono possibile lo svolgimento delle attività stesse (Determinazione dirigenziale 01/08/2014, n. 268, all. b).

L'istruttoria della domanda e l'accertamento dei requisiti occorrenti per l'iscrizione sono eseguiti dalla Provincia competente per territorio. Le modalità di richiesta di iscrizione nell'elenco e le procedure di istruttoria sono stabilite dalla Legge regionale 13/12/2013, n. 42, art. 6 e successivamente dalle disposizioni attuative approvate con Deliberazione della Giunta regionale 27/06/2014, n. 1399.

Al fine di migliorare l’offerta agrituristica e di acquisire maggiore professionalità nell’esercizio dell’attività, i soggetti iscritti nell’elenco regionale degli operatori agrituristici sono tenuti a conseguire un’abilitazione tramite partecipazione a specifico corso di formazione (Legge regionale 13/12/2013, n. 42, art. 7).

Somministrazione di alimenti e bevande

Se si somministrano alimenti e bevande occorre presentare anche la notifica sanitaria. 

In questo caso per esercitare l'attività è necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Comunicazione dei prezzi

Tutte le strutture turistiche ricettive alberghiere ed extralberghiere, comprese le strutture agrituristiche, nonché le attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e gli stabilimenti balneari devono comunicare telematicamente i prezzi applicati tramite il portale regionale www.agenziapugliapromozione.it/portal/comunicazione-prezzi-servizi entro il 1° ottobre di ogni anno (Legge regionale 01/12/2017, n. 49, art. 3).

I prezzi comunicati hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.

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Ultimo aggiornamento: 24/01/2024 21:37.12