
Il parco di divertimento è il complesso di attrazioni, trattenimenti e attrezzature dello spettacolo viaggiante. È destinato allo svago e alle attività ricreative e ludiche, si estende su un’unica area e prevede un’organizzazione di servizi comuni.
Chi vuole partecipare a parchi divertimento o installare di singole attrazioni deve presentare domanda di autorizzazione come previsto dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 69 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
Se l'evento prevede al massimo di 200 persone e sarà svolta entro le ore 24:00 del giorno di inizio, l'autorizzazione è sostituita da segnalazione certificata di inizio attività come previsto dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 69 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".