Per strutture sanitarie e socio-sanitarie si intende qualunque struttura che eroghi prestazioni di prevenzione, diagnosi,cura, riabilitazione e mantenimento delle abilità acquisite.
Per la realizzazione delle strutture e degli interventi elencati dalla Legge regionale 02/05/2017, n. 9 , art. 5, è necessario ottenere l'autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal SUAP secondo il procedimento previsto della Legge regionale 02/05/2017, n. 9, art. 7.
Per l’esercizio delle attività elencate dalla Legge regionale 02/05/2017, n. 9, art. 5, com. 3, è necessario, inoltre, ottenere l'autorizzazione all’esercizio rilasciata dallo sportello unico per le attività produttive o dalla Regione secondo il procedimento previsto della Legge regionale 02/05/2017, n. 9, art. 8.
Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
Non devono inoltre sussistere le condizioni previste dalla Legge regionale 02/05/2017, n. 9, art. 9, com. 5.
In ogni struttura sanitaria è obbligatoria l’individuazione di un responsabile sanitario, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale 02/05/2017, n. 9, art.12, che deve curare l’organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico e organizzativo.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Le strutture sanitarie e socio-sanitarie devono rispettare inoltre i requisiti minimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 14/01/1997.
Gli studi ed ambulatori odontoiatrici devono possedere, inoltre, i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dal Regolamento regionale approvato con Deliberazione della Giunta regionale 15/05/2019, n. 841.
Approfondimenti
Le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private autorizzate all’esercizio, che intendono erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, devono ottenere preventivamente l’accreditamento (Legge regionale 02/05/2017, n. 9, art. 19).
Per ottenere l’accreditamento è necessaria la sussistenza delle condizioni previste della Legge regionale 02/05/2017, n. 9, art. 20.