Panificatori, panifici

Panificatori, panifici

Per panificio si intende l'impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l’intero ciclo di produzione, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale. Dosa gli ingredienti secondo le ricette, impasta, cilindra, spezza e forma i vari tipi di pane, opera una corretta fermentazione della pasta e presiede la loro cottura, applicando le tecniche di panificazione.

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia.

Per avviare l'attività occorre nominare il responsabile dell'attività produttiva. Può essere un collaboratore familiare, un socio o un lavoratore e deve essere designato dal legale rappresentante l'impresa di panificazione quando si presenta la SCIA. Deve essere individuato un responsabile per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione dove ci sia il laboratorio di panificazione.
Il responsabile dell'attività produttiva deve assicurare (Decreto Legge 04/07/2006, n. 223):

  • il rispetto delle regole di buona pratica professionale
  • l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti
  • l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro
  • la qualità del prodotto finito.
Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quellein materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per esercitare l'attività è inoltre necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Approfondimenti

Pane "fresco", pane "conservato o a durabilità prolungata" e modalità di vendita

È denominato pane "fresco" il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o alla surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti che abbiano effetto conservante (Decreto ministeriale 01/10/2018, n. 131, art. 2, com. 1).

È denominato pane "conservato o a durabilità prolungata" il pane per il quale viene utilizzato, durante la sua preparazione o nell'arco del processo produttivo, un metodo di conservazione che ne aumenti la durabilità e che è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo (Decreto ministeriale 01/10/2018, n. 131, art. 3).

Il pane fresco deve essere venduto entro e non oltre la giornata in cui è stato concluso il processo produttivo. Il pane conservato è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi lo stato e il metodo di conservazione utilizzato, il giorno di produzione, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo. Al momento della vendita, i prodotti devono essere esposti in scomparti appositamente riservati e devono essere chiaramente identificabili tramite apposite etichette. È obbligatorio porre in vendita in scaffali distinti e separati, il pane fresco rispetto al pane ottenuto dagli intermedi di panificazione. È vietato utilizzare la denominazione di "pane fresco" o di "pane conservato", anche se accompagnata da integrazioni e specificazioni, per identificare prodotti che si differenziano in modo sostanziale, per modalità di composizione o per procedura di fabbricazione, da quelli così denominati dalla legge. È fatto obbligo al venditore di pane precotto o congelato di esporre l'etichetta contenente la dicitura relativa all'indicazione del luogo di provenienza del prodotto e la ragione sociale del produttore. È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l'esercente sia dotato di appositi banchi di esposizione con idonee caratteristiche igienico-sanitarie. In assenza di tali banchi è consentita solo la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.

Consumo immediato sul posto

I titolari di impianti di panificazione possono vendere prodotti di propria produzione per il consumo immediato utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda. È escluso il servizio assistito di somministrazione e devono osservare le prescrizioni igienico-sanitarie (Decreto legge 04/07/2006, n. 223).

Scarichi idrici

Se l'attività prevede produzione con un consumo idrico giornaliero superiore a 5 m³ ocorre presentare apposita documentazione relativa agli scarichi idrici.

Emissioni in atmosfera

Se l'attività prevede attività di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina giornaliero > 300 kg e ≤ 1500 kg occorre presentare apposita documentazione relativa all'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 272, com. 2). L'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera può essere sostituita dall'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).

Se l'attività prevede attività di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina > 1500 kg/giorno occorre presentare apposita documentazione relativa all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 269).

Le attività che prevedono inquinamento atmosferico scarsamente rilevante devono indicarlo direttamente all'interno della segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione per l'avvio dell'attività (Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 271, com. 1).

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Ultimo aggiornamento: 15/07/2024 12:04.40