La somministrazione negli esercizi pubblici consiste nel vendere alimenti e bevande per il consumo sul posto. La vendita avviene all’interno dei locali dell’esercizio o in un’area attrezzata e aperta al pubblico. I pubblici esercizi sono bar, tavole fredde, ristoranti.
Le modalità di pubblicità dei prezzi sono definite in dettaglio dalla Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 7.
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia, i requisiti morali e quelli professionali.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale. Se si somministrano alimenti e bevande, è necessario rispettare i criteri di sorvegliabilità come previsto dal Decreto ministeriale 17/12/1992, n. 564.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Per esercitare l'attività è inoltre necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Approfondimenti
Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.
Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, è possibile consultare l'apposito dizionario.
L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsione di impatto acustico.
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività (Legge regionale 16/04/2015, n. 24, art. 38). L'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme vigenti degli esercizi di vicinato (Legge 25/08/1991, n. 287, art. 5).