Strutture ricettive alberghiere (alberghi, residenze turistico-alberghiere, condhotel)

Strutture ricettive alberghiere (alberghi, residenze turistico-alberghiere, condhotel)

Le aziende alberghiere sono strutture ricettive che forniscono un alloggio. Si distinguono in:

  • alberghi quando offrono alloggio prevalentemente in camere
  • residenze turistico alberghiere quando offrono alloggio in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina
  • condhotel quando di tratta di un esercizio alberghiero aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare i limiti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/01/2018, n. 13, art. 4, com. 1, let. b

Se prevalgono le camere si parla di albergo, se prevalgono gli appartamenti si parla di residenze turistico alberghiere. Per le residenze turistico alberghiere la durata della permanenza non può essere inferiore a sette giorni.

Gli alberghi possono distinguersi in:

  • motel: è un albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio. I posti  macchina o imbarcazione devono essere dello stesso numero delle camere o suites degli ospiti maggiorate del 10%. Offre anche servizi di ristorante, tavola calda o fredda e di bar, servizi di assistenza ai turisti motorizzati e di rifornimento carburante anche mediante apposite convenzioni con operatori situati nelle vicinanze dell'esercizio
  • villaggio albergo: è un albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili che fanno parte di uno stesso complesso inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti
  • albergo mublè o garnì: è un albergo che fornisce solo il servizio di alloggio, normalmente con prima colazione e bar, senza ristorante
  • albergo-dimora storica: è un albergo situato in un immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle
  • albergo-centro benessere: è un albergo dotato di impianti e attrezzature per servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle.

Un albergo può anche essere chiamato "hotel" o "grand hotel" e "grande albergo" per gli alberghi con quattro o cinque stelle.

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

I requisiti specifici previsti per l'esercizio dell'attività sono elencati nella Legge regionale 11/02/1999, n. 11.

I condhotel devono inoltre rispettare i requisiti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/01/2018, n. 13.

Approfondimenti

Classificazione struttura ricettiva

Contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività è necessario presentare la dichiarazione relativa alla classificazione secondo le modalità previste dalla Legge regionale 11/02/1999, n. 11, art. 9.

Rischio incendio

Se i posti letto sono superiori a 25 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151Decreto ministeriale 14/07/2015 e Decreto ministeriale 03/08/2015, così come modificato dal Decreto ministeriale 09/08/2016).

Somministrazione di alimenti e bevande e benessere della persona

Se si somministrano alimenti e bevande limitatamente ai clienti dell'attività occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività.

Se si somministrano alimenti e bevande al pubblico, occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande in aree soggette/non soggette a programmazione territoriale.

In ogni caso, per esercitare l'attività è infine necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Vendita di oggetti, alimenti e bevande

Se le strutture ricettive vendono o cedono alla clientela oggetti, alimenti e bevande devono presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.

Denuncia degli alloggiati e variazioni delle tariffe massime e minime

Gli esercenti delle strutture ricettive hanno l'obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell'arrivo delle persone alloggiate (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 109 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e Decreto ministeriale 07/01/2013). Per l’invio delle cosiddette “Schedine Alloggiati” occorre accedere al portale «Alloggiati WEB».

Comunicazione dei prezzi

Tutte le strutture turistiche ricettive alberghiere ed extralberghiere, comprese le strutture agrituristiche, nonché le attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e gli stabilimenti balneari devono comunicare telematicamente i prezzi applicati tramite il portale regionale www.agenziapugliapromozione.it entro il 1° ottobre di ogni anno (Legge regionale 01/12/2017, n. 49, art. 3).

I prezzi comunicati hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.

Rilevazione dei dati sui flussi turistici ai fini statistici

Tutte le strutture turistiche ricettive alberghiere ed extralberghiere devono inviare i dati sul movimento turistico all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione tramite il portale regionale www.agenziapugliapromozione.it/portal/spot entro il giorno 5 di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni del mese precedente (Legge regionale 01/12/2017, n. 49, art. 9).

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Ultimo aggiornamento: 13/10/2024 14:31.03