Le strutture ricettive non alberghiere comprendono:
- bed&breakfast
- case per ferie
- affittacamere
- residenze turistiche o residenze e case e appartamenti per vacanze
- ostelli per la gioventù
- rifugi
- rifugi alpinistici
- rifugi escursionistici
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
I requisiti specifici previsti per l'esercizio dell'attività sono elencati nella Legge regionale 11/02/1999, n. 11.
Approfondimenti
La Legge regionale 07/08/2013, n. 27 individua e disciplina le seguenti tipologie di B&B:
- a conduzione familiare: attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione in non più di tre camere e nove posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l’eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, senza la fornitura di servizi aggiuntivi. Tale attività, può essere fornita per un minimo di novanta e un massimo di duecentosettanta giorni l’anno, non necessita d’iscrizione nel registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
- in forma imprenditoriale: l’attività ricettiva svolta in maniera continuativa e professionale da chi, presso il proprio domicilio, fornisce alloggio e prima colazione in non più di sei camere e diciotto posti letto, anche avvalendosi della collaborazione di personale qualificato. Tale attività può essere esercitata in un’unica unità immobiliare, ovvero in due unità immobiliari ubicate nello stesso stabile o in due stabili lontani tra loro non oltre cento metri, misurati nel più breve percorso pedonale possibile. Può eleggere il proprio domicilio nel B&B oltre al titolare dell’impresa, un suo familiare o anche un socio. L’esercizio in forma imprenditoriale necessita d’iscrizione nel registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, di persone o gruppi, gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, nonchè da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari (Legge regionale 11/02/1999, n. 11, art. 44).
Le case per ferie devono avere i requisiti tecnici definiti dalla Legge regionale 11/02/1999, n. 11, art. 45.
Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di sei camere e una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto. Sono organizzate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile dove sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari ai clienti, come la ristorazione se svolta dallo stesso titolare di esercizio (Legge regionale 11/02/1999, n. 11, art. 46).
I requisiti minimi per l'esercizio di affittacamere sono definiti dalla Legge regionale 11/02/1999, n. 11, art.47.
Sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale e organizzata che forniscono alloggio e servizi in appartamenti autonomi o unità abitative composte da uno o più vani arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario.
Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili gestiti in forma imprenditoriale, e non occasionale, per l'affitto ai turisti, composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in più complessi immobiliari.
Entrambe le strutture ricettive possono essere concesse in affitto ai turisti nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni.
Nella gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanza è vietata la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere (Legge regionale 11/02/1999, n. 11, art. 41).
Le residenze turistiche e le case e appartamenti per vacanza devono possedere i requisiti minimi obbligatori previsti dalla tabella "G" allegata alla Legge regionale 11/02/1999, n. 11 e non sono soggette a classificazione.
Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani di età non superiore a venticinque anni e dei loro accompagnatori. Sono gestiti, senza scopo di lucro, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi con finalità sociali, culturali, religiose o sportive. Negli ostelli della gioventù il soggiorno e il pernottamento degli ospiti deve essere limitato a non più di sette giorni. In relazione a particolari esigenze turistiche, culturali o ambientali locali, il Sindaco può ampliare il periodo di permanenza per la durata di tempo strettamente connessa ai motivi per cui è stata concessa la proroga. In rapporto alla classificazione richiesta, gli ostelli della gioventù devono possedere i requisiti minimi obbligatori previsti dalla tabella "F" allegata alla Legge regionale 11/02/1999, n. 11. Gli ostelli della gioventù vengono classificati in tre categorie in ordine decrescente "terza, seconda e prima" in base ai requisiti qualitativi minimi indicati nella tabella "F".
I rifugi sono strutture che offrono ospitalità e ristoro. Si trovano in zone isolate di montagna e sono raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri, ghiacciai e morene per periodi limitati dell'anno. Sono collocati fuori dai centri urbani, a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine e in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni.
I rifugi possono essere gestiti da enti pubblici, da enti o associazioni e da privati.
I rifugi escursionistici sono strutture che offrono ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone montane non inferiori a 700 metri di altitudine.
Se i posti letto sono superiori a 25 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 e Decreto ministeriale 03/08/2015, così come modificato dal Decreto ministeriale 09/08/2016).
Per esercitare l'attività è necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Tutte le strutture turistiche ricettive alberghiere ed extralberghiere, comprese le strutture agrituristiche, nonché le attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e gli stabilimenti balneari devono comunicare telematicamente i prezzi applicati tramite il portale regionale www.agenziapugliapromozione.it/portal/comunicazione-prezzi-servizi entro il 1° ottobre di ogni anno (Legge regionale 01/12/2017, n. 49, art. 3).
I prezzi comunicati hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.
Tutte le strutture turistiche ricettive alberghiere ed extralberghiere devono inviare i dati sul movimento turistico all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione tramite il portale regionale www.agenziapugliapromozione.it/portal/spot entro il giorno 5 di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni del mese precedente (Legge regionale 01/12/2017, n. 49, art. 9).
Tutte le strutture turistiche ricettive extralberghiere, al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato, devono indicare apposito codice identificativo di struttura (CIS) di ogni singola unità ricettiva (Legge regionale 01/12/2017, n. 49, art. 10-quarter, così come modificata dalla Legge regionale 17/12/2018, n. 57).
Con deliberazione, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge regionale 17/12/2018, n. 57, la Giunta regionale disciplina le modalità attuative e di gestione del registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere e determinerà inoltre la data di decorrenza dell'obbligo di indicare o pubblicare il CIS.