Depositi merci o alimenti

Depositi merci o alimenti

Un deposito merci è un grande edificio dove le merci, a seconda del tipo, sono memorizzate, custodite, conservate, catalogate, spedite o ricevute.

In passato i magazzini erano brulicanti di operai; oggi invece possono essere totalmente automatizzati a seconda del livello di avanguardia dell'azienda. A volte un impianto di produzione è dotato di un magazzino dove sono conservati i manufatti pronti per essere spediti. Solitamente, però, i depositi moderni conservano una miriade di prodotti diversi, non solo quelli di un singolo venditore o produttore.            
Gli scopi principali di un magazzino sono la ricezione e l'ingresso di nuovi prodotti e la spedizione dei prodotti già immagazzinati.           
I depositi più grandi tendono ad avere pavimenti in cemento e ripiani alti in metallo dove i prodotti sono venduti sfusi. In questo modo possono immagazzinare più merce ed è possibile proporre ai consumatori prezzi molto più bassi.

Requisiti soggettivi

Per svolgere l’attività occorre soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quellein materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Approfondimenti

Depositi ad uso alimentare

I depositi ad uso alimentare devono possedere specifici requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti alimentari stoccati, prodotti e venduti e dal Regolamento comunitario 29/04/2004, n. 853/2004 sull'igiene dei prodotti di origine animale. Questi depositi inoltre devono possedere caratteristiche di costruzione, impianti e attrezzature che garantiscano una buona conservazione delle sostanze alimentari e non, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/03/1980, n. 327, art 28 e 30.

Autorizzazioni ambientali necessarie

Per gli scarichi idrici

Relativamente allo scarico in fognatura:

  • per le acque reflue industriali occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
  • per le acque di prima pioggia, solo nei casi previsti dalla normativa regionale, occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 
  • per le acque reflue assimilate alle domestiche occorre possedere apposita attestazione
  • per le acque reflue domestiche (servizi igienici) l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione (per i gestori che la richiedono, occorre anche la comunicazione di scarico domestico).

Relativamente allo scarico nei corsi d'acqua superficiali e negli strati superficiali del suolo e sottosuolo (pozzo perdente, subirrigazione) occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Per le emissioni in atmosfera

Relativamente alle attività soggette ad autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 269) occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Relativamente alle attività soggette ad autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera occorre ottenere apposita autorizzazione (Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 272, com. 2). L'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera può essere sostituita dall'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).

Relativamente alle attività che prevedono inquinamento atmosferico scarsamente rilevante occorre presentare apposita comunicazione (Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 272, com. 1).

Per il deposito e il trattamento di rifiuti

Per le attività elencate nel Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 215 e 216 occorre presentare apposita comunicazioneLa comunicazione può essere sostituita dall'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).

Per l'impatto acustico

L'attività svolta  deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsione di impatto acustico come previsto dalla Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 2, com. 3 e com. 4 redatta da un tecnico competente in acustica.

Per il rischio incendio

Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.

Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, puoi consultare l'apposito dizionario.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:56.14